Il Decreto relativo all’obbligo dei Defibrillatori Automatici

Decreto Balduzzi
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 Giugno 2017, del Decreto Ministeriale 26 Giugno 2017 “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”, finalmente entra in vigore l’obbligo dei defibrillatori automatici, previsto dal Decreto Balduzzi. Si tratta di un Decreto emanato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dello Sport. Ed è in vigore dal 30 Giugno 2017. 

Al momento, l’Italia è l’unico Paese europeo che possiede una normativa specifica che obblighi sia le società sportive professionistiche, sia quelle dilettantistiche, a dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di personale addestrato al loro utilizzo. E ciò grazie al Decreto Balduzzi del 13 settembre 2012, entrato in vigore dal 24 aprile 2013, considerato una delle legislazioni più all’avanguardia in tema di salute pubblica.

Il decreto ha subito ben quattro rinvii. Il primo, nel gennaio del 2016, che aveva portato da 30 a 36 mesi il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche avrebbero dovuto dotarsi dei defibrillatori.

A luglio dello stesso anno 2016 era arrivata una nuova proroga di altri quattro mesi, poiché non erano state ancora completate le attività di formazione degli operatori.

Il 15 novembre 2016, il ministero della Salute aveva esteso a tutto il territorio nazionale la sospensione, fino al primo gennaio 2017, degli effetti del decreto.

Infine, il 22 novembre 2016, in Commissione Bilancio del Senato, era stato approvato un emendamento al decreto, che rimandava al 30 giugno 2017 la scadenza dell’entrata in vigore del decreto, difatti il 27 giugno 2017, fortunatamente, la firma.

Oltre all’obbligo di legge per le società sportive professionistiche e non, il Decreto Balduzzi evidenzia, inoltre, l’opportunità di dotare di un defibrillatore semiautomatico anche centri sportivi,, palestre, e tutti i luoghi che ospitano attività che interessano in un qualche modo l’apparato cardiocircolatorio.

Restano escluse dall’obbligo del  decreto le società/associazioni/enti inerenti ad attività con ridotto impegno cardio-circolatorio, quali le bocce, il biliardo, la pesca e la caccia sportive, gli sport di tiro, i giochi da tavolo e sport simili e tutte le altre attività sportive elencate nell’Allegato A del Decreto.

L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico esterno e della sua manutenzione, come sappiamo, è a carico della società che opera nell’impianto sportivo.

Secondo quanto sancito dal Decreto Balduzzi, le società sportive, sia dilettantistiche sia professionistiche, hanno l’obbligo di dotarsi di defibrillatori entro tempi stabiliti. Per le società sportive professionistiche il limite massimo entro il quale adeguarsi alla normativa è stato di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ossia dal giorno 20 luglio 2013). Le società sportive dilettantistiche, invece, avevano 30 mesi di tempo per uniformarsi alla legge, sempre a decorrere dall’entrate in vigore dello stesso decreto, come abbiamo visto, più volte differito.

Il Decreto Balduzzi contiene anche specifiche “Linee Guida” inerenti alla dotazione e all’utilizzo di un defibrillatore. Secondo quanto disposto dalle Linee guida allegate al decreto, relative alla dotazione e all’utilizzo dei defibrillatori DAE:

1) deve essere presente personale formato e pronto ad intervenire;

2) il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;

3) i corsi di formazione devono essere effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

L’obbligo di dotazione si intende assolto da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, qualora utilizzino un impianto sportivo dotato di Defibrillatore automatico e qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzo, durante lo svolgimento di gare.

Inoltre, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertarsi della presenza del dispositivo salvavita all’interno dell’impianto sportivo e devono altresì accertare la presenza della persona formata all’utilizzo dello stesso.

La mancanza del defibrillatore semiautomatico e della persona formata debitamente all’uso, comporta l’impossibilità dell’esercizio dell’attività sportiva.

Come ricordato anche nelle linee guida allegate al Decreto Balduzzi, la letteratura scientifica internazionale ha dimostrato ampiamente che, in caso di arresto cardiaco, un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce a salvare fino al 30% in più delle persone colpite. Oltre all’applicazione delle compressioni toraciche esterne, deve seguire l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno, che consente anche a personale non sanitario specificamente formato di erogare la scarica elettrica. Perché ciò avvenga, è necessario, però, che il DAE sia posizionato all’interno dell’area sportiva. L’intervento di soccorso del sistema di emergenza 118, allertato e arrivato nel frattempo sul posto, completerà poi la catena della sopravvivenza.

E’ d’altronde auspicabile che il defibrillatore sia presente sempre, durante l’esercizio di attività sportiva, anche di allenamento e non solo agonistica.

 

Di seguito il Decreto Balduzzi, estratto direttamente dalla Gazzetta Ufficiale: DECRETO BALDUZZI Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2017.

 

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