D.Lgs.151/2015: le modifiche all’apparato sanzionatorio nel Decreto Attuativo del Jobs Act.

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Giovedì 24 settembre è entrato in vigore, tra i vari decreti attuativi della legge delega n.183, il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2015, Supplemento Ordinario n. 53). In attuazione di tale legge delega, è dunque stato emanato il D.Lgs.151/2015.

Ecco, nello specifico, le modifiche apportate dal decreto 151/2015 alle sanzioni contenute nel Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.

1) Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione

-Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza [e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; ma si ritiene che il legislatore abbia voluto rinviare principalmente al primo periodo della disposizione, quello relativo all’invio dei lavoratori alle visite mediche, data la previsione di parametri numerici aventi ad oggetto i lavoratori], l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

-Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

2) Attrezzature di lavoro – Titolo III D.Lgs.81/08

Viene modificato l’articolo 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”), mediante la correzione di alcune duplicazioni di sanzioni e di alcuni refusi contenuti nella precedente versione della norma sanzionatoria, mediante l’inserimento di nuovi riferimenti sanzionatori nonché la specificazione o la modifica delle modalità di applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie già presenti.

3) Sospensione dell’attività imprenditoriale

-Viene modificato l’articolo 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) del D.Lgs.81/08 nel seguente modo:

Si procede ad un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui pagamento rappresenta il presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.

Si ricorda qui che le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non costituiscono tecnicamente una “sanzione”.

-Si inserisce all’interno dell’articolo 14 un comma (5-bis) secondo cui, “su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta.

L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.” Le somme versate per la revoca confluiscono nel Fondo per l’occupazione e sono destinate “al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso e irregolare”.

Fonti: Guardavilla Anna, Le sanzioni del Testo Unico dopo le modifiche del D.Lgs.151/2015, in: www.puntosicuro.it.