IL CASO ROGGERO - Un'analisi tecnica.
Cerchiamo di capire perché Roggero sia stato condannato, mantenendo la giusta distanza emotiva dall'evento.
Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo del caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (CN) che il 28 aprile 2021, a seguito di una rapina, uccise due dei tre malviventi che avevano fatto irruzione nella sua gioielleria, ferendo il terzo.
PREMESSA.
Innanzitutto una precisazione: nella trattazione di questo caso, cercherò di lasciare da parte il coinvolgimento emotivo che inevitabilmente si può generare in queste situazioni. Intanto perché quando si parla di emozioni, ognuno ha il suo legittimo "sentire" e il proprio insindacabile punto di vista.
Non è mia intenzione discutere i personali sentimenti di ognuno.
In secondo luogo perché il diritto non tiene conto della "pancia", ma si basa sui fatti e sulle evidenze, e quello che cercherò di fare è proprio capire quali siano stati i parametri oggettivi che hanno portato a una condanna.
Infine perché proprio dall'analisi di questo caso, si può imparare molto su quando e come effettivamente si possa applicare la legittima difesa.
I FATTI.
Poco prima delle 19 del 28 aprile 2021 tre uomini arrivano davanti alla gioielleria Roggero; è l’orario di chiusura e all'interno del negozio ci sono proprio Mario Roggero, la moglie e la figlia.
Due di loro entrano in sequenza, estraggono delle armi (le "armi" si riveleranno poi delle repliche) e minacciano la moglie e la figlia di Roggero; quest'ultimo, in questa prima fase, è nel retro del negozio. Uno dei malviventi lega i polsi alla figlia, mentre l'altro si dirige con la moglie in ostaggio nel retro e inizia a minacciare Roggero per fargli aprire la cassaforte e una volta prelevato il maltolto, fuggono tutti e tre (il terzo rapinatore li aveva raggiunti con uno zaino per la refurtiva) e si dirigono verso l'auto parcheggiata nella via.
A questo punto Roggero va nell'area aperta al pubblico del negozio, prende la pistola da un cassetto del bancone, scansa la moglie e si lancia all'inseguimento dei tre. Esplode i primi colpi che freddano il primo rapinatore praticamente sul posto, a pochi passi dall'auto, mentre un secondo cade pochi metri dopo. Roggero lo raggiunge e lo colpisce con diversi calci alla testa; il criminale si rialza e nasce una breve colluttazione che durerà pochi secondi (comprendendo anche un tentativo fallito di sottrazione dell'arma) perché le ferite si rivelano fatali in breve tempo.
A questo punto Roggero, ancora con la pistola in mano, rientra in negozio.
Il terzo rapinatore riesce a fuggire, solo per presentarsi ferito all'ospedale di Savigliano, dove viene arrestato dai Carabinieri.
A distanza di oltre 5 anni, al terzo grado di giudizio, la Cassazione ha confermato per Roggero una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d'arma.
L'ANALISI.
Ora, voglio ribadire ancora una volta che l'analisi che farò qui di seguito è completamente avulsa dal contesto emotivo (che lascio alla sensibilità del lettore), si limita unicamente alle ragioni per le quali questa pena è stata comminata e non c'è la minima intenzione di giustificare chi la rapina l'ha commessa.
Tuttavia, è importante capire le ragioni che hanno portato alla condanna, perché se è vero che ognuno di noi valuta le situazioni secondo la propria sensibilità, è altrettanto vero che la Legge non consente questo "lusso" e si basa su fatti, indagini e valutazioni che escludono esplicitamente l'emotività.
Partiamo con il chiarire un principio fondamentale: nell'ordinamento italiano uccidere una persona è SEMPRE un reato; però in determinati casi in cui l'atto sia stato commesso per legittima difesa, interviene una clausola di non punibilità; quindi il reato non viene perseguito, qualora sia stato commesso per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (art. 52 C.P.).
Quindi diciamo che i principi generali che qualificano la difesa come legittima, sono sostanzialmente 3: necessità, proporzionalità, e attualità.
- Lo stato di necessità si avvera quando una minaccia attuale e non differibile espone la vittima al pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, di un danno grave per se o per altri.
- Quello della proporzionalità è un criterio un po' più macchinoso, perché non è legato al "mezzo" utilizzato per portare a termine l'offesa, quanto piuttosto al danno potenzialmente realistico che l'offesa stessa potrebbe causare. Se il danno potenzialmente realistico è letale, potrei essere autorizzato a rispondere con la forza letale.
- Infine, quello che da molti viene tralasciato, ma anche quello su cui più spesso "cadono" le vittime dell'offesa: l'attualità della minaccia.
Ecco, proprio quest'ultimo è il più delicato (e forse il più interessante) perché se sulla necessità di difendersi e sulla proporzionalità della risposta c'è grande convergenza e poca possibilità di fraintendimento (se leggete le nostre pagine siete sostanzialmente cittadini moralmente onesti), il concetto di minaccia attuale richiede di stabilire quando la minaccia per la vita della vittima termina, e da una difesa legittima si passerebbe a un'aggressione per "vendetta".
Il punto fondamentale a cui prestare attenzione è che nell'ottica della legittimità della difesa, la Legge italiana tutela unicamente la vita umana, non i beni; anche laddove sia ammissibile la tutela del patrimonio, deve sussistere comunque la non desistenza dell'aggressione e il concreto pericolo per l'incolumità.
In pratica, anche quando io stia difendendo i miei beni da una rapina (quindi una sottrazione di beni con la violenza, Art. 628 del Codice Penale) non è consentito inseguire il ladro e recuperare i beni con la forza, ma solo impedirne la sottrazione con la forza necessaria.
Ed è proprio questo ciò che è accaduto al Sig. Roggero e che lo ha condotto alla condanna: nel momento in cui i rapinatori hanno preso la via di fuga con il bottino uscendo dal negozio, la minaccia per l'incolumità dei presenti è cessata, perché l'intento violento dei rapinatori era venuto meno, avendo questi ottenuto illecitamente il loro scopo.
Da quel momento in poi, l'azione di Roggero ha innescato una nuova situazione, al più legata alla prima solo dall'intento di recuperare il bottino, cosa che nell'ordinamento italiano non spetta al privato cittadino, ma alle Forze dell'Ordine.
IL NOSTRO CONTESTO.
Ma perché questa vicenda può essere per noi importante?
Perché il principio di attualità è fondamentale per ritenere legittima una difesa, e va compreso perfettamente. Proverò a calarlo in qualche esempio pratico (ancorché non esaustivo e non "perfetto").
Esempio 1.
Mettiamo il caso relativamente comune, in cui io sia vittima di un furto con destrezza (Art. 624 bis del Codice Penale) in una stazione della metropolitana e me ne avveda mentre il malfattore ha appena sottratto il portafoglio dal mio borsello. A quel punto, poniamo che il ladro torni verso di me minacciandomi per farmi tacere, e io reagisca con uno spintone a seguito del quale il soggetto cada a terra perdendo il maltolto per poi fuggire.
La mia reazione si incardinerebbe nel quadro della difesa legittima, perché sarei stato vittima di un'offesa ingiusta (il furto) e di una minaccia credibile alla mia incolumità nel momento in cui il soggetto ostile stava tornando verso di me con intento aggressivo. La mia reazione poi sarebbe stata assolutamente proporzionale, limitandosi a una presa di distanza con le mani, non utilizzando una forza eccessiva.
La minaccia poi, sarebbe stata attuale, perché il soggetto (lungi dal desistere dal suo proposito, anzi) invece di allontanarsi stava chiudendo la distanza verso di me.
Tuttavia, all'atto della caduta e successiva fuga del soggetto ostile, la situazione di pericolo per la mia incolumità sarebbe terminata, e qualsiasi mia ulteriore azione "punitiva" sarebbe stata del tutto ingiustificabile.
Esempio 2.
Immaginiamo ora un caso diverso, ovvero che a seguito di ripetute intemperanze per un periodo protratto nel tempo da parte di un vicino di casa molesto, nasca una lite nel parcheggio condominiale per questioni di parcheggio e si venga alle mani, per sua iniziativa.
Poniamo che a seguito della colluttazione il mio vicino di casa molesto abbia la peggio, ma che una volta caduto lui a terra, io non interrompa tempestivamente la mia azione, ma per frustrazione continui a colpirlo ripetutamente con calci e pugni, per poi allontanarmi dal luogo della colluttazione abbandonandolo a se stesso.
In questo caso, pur sussistendo l'iniziale stato di necessità e la proporzionalità della difesa, la mia azione non sarebbe giustificabile, in quanto al momento della cessazione del pericolo (ovvero alla caduta a terra dell'aggressore) la mia incolumità non sarebbe più stata sotto minaccia attuale, vincolandomi unicamente all'allontanamento immediato dalla fonte stessa del pericolo.
Oltre a questo, il mio quadro potrebbe aggravarsi se io (cosciente delle lesioni procurate al vicino) non chiamassi il Numero Unico di Emergenza (112) per segnalare l'accaduto e richiedere assistenza.
CONCLUSIONI.
Nella speranza che questo articolo possa contribuire a fare un po' di chiarezza su uno dei temi più controversi (e comprensibilmente complicati) della legittima difesa, e pur comprendendo che non sia pensabile di fare valutazioni tecniche di natura squisitamente giuridica quando la propria vita è in pericolo e l'adrenalina sale, esorto tutti a fare qualche riflessione condivisa a volte forse banale, ma comunque di buon senso.
- Mai innescare una situazione di potenziale conflitto. So bene che questo rientra nella categoria dei consigli banali, ma ci tengo a ribadire che non esiste situazione di conflitto interpersonale che abbia un "vincitore". I rischi per tutti sono sempre talmente alti che l'uso della forza deve sempre essere considerato l'extrema ratio.
- Laddove l'uso della forza sia inevitabile, cercare sempre di mantenere la lucidità. Questo consiglio in realtà è meno scontato di quanto possa sembrare, perché se da una parte segue quanto detto del limitare il rischio di scadere nell'eccesso di legittima difesa, dall'altro sappiamo bene dallo studio dei contesti e delle situazioni e dalla nostra esperienza personale di operatori, che la mancanza di lucidità porta ad essere meno efficaci nella fase centrale del conflitto, che è proprio quella del confronto fisico: una mancanza di lucidità e una scarsa analisi della situazione durante il pre-conflitto, porta a lacune difficilmente colmabili nell'emergenza del conflitto fisico, e ad avere risposte incoerenti nel post-conflitto. Per gestire la propria emotività e mantenere la lucidità, vi consigliamo di seguire un ottimo corso di difesa personale, tenuto da professionisti qualificati e con esperienze comprovabili.
- Ricordare sempre che la prima forma di difesa è evitare il conflitto, ma anche quando questo sia inevitabile, la nostra migliore risorsa è utilizzare le nostre capacità per ritagliarci uno spazio sicuro per allontanarci dalla situazione di pericolo. Tutti quanti vorremmo nelle nostre legittime fantasie essere "supereroi", ma dobbiamo sempre ricordare che la nostra prima responsabilità è verso le persone della nostra cerchia più intima, che vogliono vederci tornare a casa sani e salvi.
- Una volta al sicuro, chiamare sempre l'112. Anche questo è un consiglio meno banale di quanto sembri: innanzitutto dopo una situazione di stress è sempre opportuno chiedere assistenza al personale sanitario, a prescindere dalla propria preparazione e dalle contusioni che si possono aver riportato, e poi è utile anche dal punto di vista della sopravvivenza giudiziaria, perché aiuta a testimoniare la nostra "buona fede": ricordiamoci che i servizi di emergenza sono sempre dalla nostra parte.